Attività commerciali sospese e consentite - CORONAVIRUS

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Data di pubblicazione:
13 Marzo 2020
Attività commerciali sospese e consentite - CORONAVIRUS

1) Sono sospese le attività dei SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezzainterpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attività inerenti i SERVIZI ALLA PERSONA (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) fatta eccezione per:
 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 Attività delle lavanderie industriali
 Altre lavanderie, tintorie
 Servizi di pompe funebri e attività connesse
3) Sono consentite esclusivamente le seguenti ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO:
 Ipermercati
 Supermercati
 Discount di alimentari
 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 Farmacie
 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI nonché l'attività del SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO DI TRASFORMAZIONE AGRO-ALIMENTARE comprese le filiere che ne fornisconobeni e servizi.
5) In ordine alle ATTIVITÀ PRODUTTIVE e alle ATTIVITÀ PROFESSIONALI si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali;
6) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.
7) Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
8) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 24 Luglio 2023