FORMAZIONE DELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANNO 2008
IL SINDACO
VISTI GLI ARTICOLI 1932, 1933, 1934 e 1935 DEL CODICE DELL’ARRUOLAMENTO MILITARE APPROVATO CON D.LGS. 15/3/2010, N. 66 ED IL D.P.R. 15/3/2010, N. 90 RECANTE “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE, A NORMA DELL’ART. 14 DELLA LEGGE 28/11/2005, N. 246
RENDE NOTO
- I CITTADINI ITALIANI O GLI APOLIDI DI SESSO MASCHILE, LEGALMENTE DOMICILIATI IN QUESTO COMUNE, NATI TRA IL 1 GENNAIO ED IL 31 DICEMBRE 2008, HANNO IL DOVERE DI FARSI INSERIRE NELLA LISTA DI LEVA DI QUESTO COMUNE. I GENITORI E I TUTORI DEI SUDDETTI GIOVANI HANNO L’OBBLIGO DI CURARNE L’ISCRIZIONE.
- AGLI EFFETTI DI CUI SOPRA, SONO CONSIDERATI LEGALMENTE DOMICILIATI NEL COMUNE:
- I GIOVANI DEI QUALI IL PADRE, O IN MANCANZA DEL PADRE, LA MADRE O IL TUTORE, ABBIA DOMICILIO NEL COMUNE, NONOSTANTE CHE ESSI DIMORINO ALTROVE, SIANO ASSENTI, ESPATRIATI, EMANCIPATI, DETENUTI O FIGLI DI UN ESPATRIATO, O DI UN MILITARE IN EFFETTIVO SERVIZIO O PRIGIONIERO DI GUERRA CHE ABBIA AVUTO L’ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE;
- I GIOVANI CONIUGATI, IL CUI PADRE, O, IN MANCANZA DEL PADRE, LA MADRE ABBIA DOMICILIO NEL COMUNE, SALVOCHE’ GIUSTIFICHINO DI AVERE LEGALE DOMICILIO IN ALTRO COMUNE;
- I GIOVANI CONIUGATI DOMICILIATI NEL COMUNE SEBBENE IL PADRE, O, IN MANCANZA DI QUESTO, LA MADRE, ABBIA DOMICILIO ALTROVE;
- I GIOVANI NATI, DOMICILIATI O DIMORANTI NEL COMUNE, CHE SIANO PRIVI DI PADRE, MADRE E TUTORE;
- I GIOVANI NATI O RESIDENTI NEL COMUNE CHE, NON TROVANDOSI COMPRESI IN ALCUNO DEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE DA A) A D) , NON GIUSTIFICHINO LA LORO ISCRIZIONE IN ALTRO COMUNE.
AGLI EFFETTI DELL’ISCRIZIONE SULLA LISTA DI LEVA E’ CONSIDERATO DOMICILIO LEGALE DEL GIOVANE NATO O DIMORANTE ALL’ESTERO, IL COMUNE DOVE EGLI O LA SUA FAMIGLIA SONO DA ULTIMO DOMICILIATI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA; OVVERO, QUANDO CIO’ NON SIA POSSIBILE PRECISARE, IL COMUNE DESIGNATO DALLO STESSO GIOVANE; OVVERO, IN MANCANZA DI DETTA DESIGNAZIONE IL COMUNE DI ROMA.
I GIOVANI DOMICILIATI NEL COMUNE, LA CUI DATA DI NASCITA NON PUO' ESSERE ACCERTATA CON DOCUMENTI AUTENTICI E CHE SONO REPUTATI NOTORIAMENTE DI ETA' CHE LI RENDE SOGGETTI ALLA LEVA, DEVONO UGUALMENTE ESSERE ISCRITTI NELLE LISTE. PARIMENTI VI SONO ISCRITTI I GIOVANI CHE, PER ETA' PRESUNTA, SI PRESENTANO SPONTANEAMENTE ALL'ISCRIZIONE, O VI SONO DICHIARATI SOGGETTI DAL PADRE, DALLA MADRE O DAL TUTORE.
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA AL SINDACO ENTRO IL 31 GENNAIO 2025.
LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE MANIFESTO EQUIVALE AD AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA, AI SENSI DELL’ART. 1932, COMMA 3, DEL D.L.G. N. 66/2010 E VERRA’ PUBBLICATO NELL’ALBO PRETORIO DEL SITO WEB WWW.COMUNE.PAPOZZE.RO.IT, IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART. 32, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 66/2010.
LA LISTA PROVVISORIA DI LEVA E' COMPILATA ENTRO IL MESE DI GENNAIO, SULLA BASE DELLE SEGNALAZIONI DEI SOGGETTI OBBLIGATI E DELLE RISULTANZE DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE, NONCHE' DI ALTRI DOCUMENTI O INFORMAZIONI.
IL PRIMO GIORNO DEL SUCCESSIVO MESE DI FEBBRAIO E' PUBBLICATO L'ELENCO DEI GIOVANI ISCRITTI NELLA LISTA, NELL'ALBO PRETORIO COMUNALE ON LINE, MEDIANTE AFFISSIONE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
IL SINDACO
Mosca Pierluigi