Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico.

Ordinanza Sindacale n. 25 del 19.11.2024

Data:

20 novembre 2024

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Descrizione

ORDINANZA SINDACALE n. 25/2024 del 19/11/2024

Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico.

Periodo di validità: dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 30 aprile 2025.

 

IL SINDACO

 

Premesso che:

  • l’inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
  • il D. Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili e prevede l’adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
  • a seguito dell’avvio nel 2014, da parte della Commissione Europea di una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE, la Corte di giustizia Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali valori limite; i superamenti oggetto della sopraccitata procedura interessano anche una serie di zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano;
  • il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico con riferimento al superamento del valore limite giornaliero.

 

Preso atto che:

  • con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) secondo le peculiarità territoriali.

 

Considerato che:

  • l’Accordo prevede, altresì, che le misure per il miglioramento della qualità dell’aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli (nessuna allerta – verde, allerta 1 – arancio e allerta 2 – rosso);
  • il Decreto del Coordinatore dell’Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), ha preannunciato l’impegno da parte della Regione di adottare un Piano straordinario di misure con interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già posti in atto per conseguire nel più breve tempo possibile il rispetto dei valori limite;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10/11/2020 della Corte di Giustizia europea e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integra il bollettino Nitrati;
  • nell’ambito della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera che ha avuto luogo il 10/03/2021, l'autorità regionale ha rappresentato la necessità di adottare ulteriori misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza suddetta, con condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della direttiva 2008/50/CE che coinvolge anche la zona identificata nella zonizzazione regionale vigente all'epoca dell'accertamento dell'infrazione con la sigla “IT0514 “Bassa Pianura e Colli”.

 

Dato atto che:

  • le suddette misure straordinarie sono state approvate dalla Regione Veneto con la sovra menzionata D.G.R.V. n. 238/2021 che ha approvato il Piano straordinario per la qualità dell'aria, descritto nell’Allegato A, condiviso dalle Regioni del Bacino Padano nel corso degli incontri del 4 e 5 gennaio 2021 e il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria descritto nell'Allegato B;
  • alcune delle misure straordinarie costituiscono un rafforzamento delle misure previste dall'Accordo del Bacino Padano e, pertanto, fino a quando non saranno recepite attraverso provvedimenti strutturali, dovranno essere implementate, su indicazione del CIS, attraverso provvedimenti analoghi a quelli adottati sinora a livello locale.

 

Ritenuto necessario dare attuazione alle misure previste dall’Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021. Istituendo dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 30/04/2025, modulati secondo i livelli di allerta:

  • la limitazione della temperatura media in ambiente negli edifici residenziali, uffici, attività commerciali, industriali ed artigianali, rispetto ai valori massimi indicati all’art. 3 del D.P.R. n. 74/2013;
  • la limitazione dell’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
  • il divieto di combustioni all’aperto di materiale vegetale;
  • il divieto degli spandimenti di liquami zootecnici;
  • il divieto di barbecue, falò rituali e fuochi d'artificio a scopo intrattenimento.

 

Tenuto conto:

  • del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell'ambito del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie.

 

Visti altresì:

  • le disposizioni stabilite attraverso l'aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016;
  • la Legge Regionale del Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
  • la Legge n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”; - il D. Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
  • la Legge Regionale del Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
  • il D. Lgs n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
  • il D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”
  • l’articolo n. 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
  • il D. Lgs. n. 192 del 19/08/2005 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” e smi, ed in particolare l’art. 2 comma 1 lettera l-tricies) che definisce l’impianto termico quale “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale od assimilate;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
  • il D. M. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22/06/2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Quarto programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”.

 

O R D I N A

 

a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2025, dal lunedì alla domenica, nell’intero territorio comunale:

 

  1. con livello “Nessuna allerta” – VERDE:

 

  • la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
  • il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet…) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
  • divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;

 

  1. con livello “Allerta 1” – ARANCIO:
  • nel periodo di accensione degli impianti termici la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili;
  • il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
  • divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
  • il divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;

 

  1. con livello “Allerta 2” – ROSSO:
  • nel periodo di accensione degli impianti termici la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili;
  • il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
  • il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f), anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore”;
  • il divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;

INFORMA CHE

 

che avverso questo provvedimento è ammesso:

  • il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
  • il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
  • che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 da applicarsi con le modalità stabilite dalla L. 689/1981;
  • che, a seguito di comunicazione da parte di ARPAV, l'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto; si trasmette comunque il link relativo al Bollettino allerta Arpav dal quale la Cittadinanza potrà verificare autonomamente il livello di allerta giornaliero: https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
  • che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;

 

AVVISA

 

  • che le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta potrebbero essere modificate qualora si ritenga sussistano situazioni che ne comportino la necessità, anche a seguito di eventuali future indicazioni ministeriali correlate alla riduzione dei consumi di combustibile per l'attuale emergenza energetica;
  • che per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10: il livello di allerta 1 - colore arancio, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10; il livello di allerta 2 - colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10; in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde. Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari due giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;
  • che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
  • il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" a partire dal 01/01/2020;
  • il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe Al della UNI EN ISO 17225-2.

 

INVITA

 

  • i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso dei rispettivi locali;
  • ad una gestione moderata degli impianti di riscaldamento degli edifici di civile abitazione in modo da ridurre gli orari di accensione, anche in considerazione della crisi energetica;
  • ad utilizzare per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, siepi, sfalci d'erba e altri residui vegetali provenienti dalla pulizia di giardini e orti, il servizio del Gestore del ciclo dei rifiuti o ad impiegare mezzi alternativi quali ad esempio la cippatura del materiale.

 

DISPONE

 

che copia della presente Ordinanza venga:

  • pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Papozze;
  • pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Papozze;
  • trasmessa alla Stazione Carabinieri di Papozze;
  • trasmessa all’ARPAV di Rovigo – dapro@pec.arpav.it
  • trasmessa all’ULSS 5 Polesana – protocollo.aulss5@pecveneto.it
  • trasmessa alla Provincia di Rovigo – ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

 

 

Il Sindaco

 

Pierluigi Mosca

Allegati

A cura di

Il Sindaco

Piazza Libertà 1, Papozze, Rovigo, Veneto, Italia

Telefono: 0426.44230
Fax: 0426.44640
Email: papozze@comune.papozze.ro.it
PEC: segreteria.comune.papozze.ro@pecveneto.it
Il Sindaco

Luoghi

Comune di Papozze

Papozze, Rovigo, Veneto, 45010, Italia

Telefono: 0426.44230
Fax: 0426.44640
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