COMUNE DI PAPOZZE (RO)
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
Iscrizione negli elenchi comunali
IL SINDACO
Visto l’art. 2 della L. 10.4.1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall’art. 3 della L. 5.5.1952, n. 405;
Vista la L. 27.12.1956, n. 1441 sulla partecipazione delle donne all’amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
RENDE NOTO
- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della L. 10.4.1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 sono invitati a iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.
- I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana;
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- Licenza di scuola media di 1° grado per i giudici di Corte d’Assise;
- Licenza di scuola media di 2° grado per i giudici di Corte d’Assise d’Appello.
- Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- I magistrati e in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti all’ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Dalla residenza comunale, 12.03.2025
IL SINDACO
Mosca Pierluigi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993.