ORDINANZA SINDACALE n. 19/2025 del 12/11/2025
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OGGETTO:
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MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL’APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NEL PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE.
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IL SINDACO
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
Considerato che:
- l’Accordo prevede altresì che le misure per il miglioramento della qualità dell’aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto, modulato su tre livelli (nessuna allerta – verde, allerta 1 – arancio e allerta 2 – rosso);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 ha approvato il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;
Dato atto che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025 è stato approvato “l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS). Art. 19, comma 6, L. R. n. 33/1985. Deliberazione/CR n. 20 del 10/02/2025”;
- il nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025, aggiorna e rafforza i provvedimenti adottati nel tempo dalla Regione Veneto per il miglioramento della qualità dell’aria, mantenendo inalterati gli ambiti prioritari di intervento di riduzione delle emissioni in continuità con il Piano del 2016, rendendo strutturali le misure emergenziali disposte con DGR n. 238/2021 e individuando infine ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell’aria vigenti e costituisce inoltre presupposto per il futuro adeguamento a standard di qualità dell’aria più sfidanti rispetto a quelli previsti dalla Direttiva 2008/50/CE e individuati nella nuova Direttiva per la qualità dell’aria UE 2024/2881;
Richiamata:
- la nota della Regione Veneto prot. n. 420333 del 01/09/2025, acquisita agli atti della Provincia di Rovigo con prot. n. 19683 del 02/09/2025, nella quale vengono forniti chiarimenti in merito alle misure di contrasto e contenimento dell’inquinamento atmosferico stagione 2025/2026 (con particolare riferimento ad alcune schede dell’Appendice I al PRTRA);
Rilevato che
- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813/2021;
- in particolare devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel Bollettino Agro-Meteo pubblicato da Arpav nel portale istituzionale e consultabile anche tramite applicazione per dispositivi mobili;
Visti altresì:
- le disposizioni stabilite attraverso l'aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016;
- la Legge Regionale del Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la Legge n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge Regionale del Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.Lgs n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- l’articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.
O R D I N A
decorrere dal 1° ottobre 2025 fino al 30 aprile 2026, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale:
1) con livello “Nessuna allerta” – verde:
- la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; E.6 - attività sportive; E.7 - attività scolastiche e assimilabili; i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet…) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 nei generatori di calore di potenza termica nominale fino a 35 kW; per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenenti a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;
- divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo e forestale fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, e per motivazioni agronomiche definite dal disciplinare di produzione IGP del “Riso del Delta del Po” nei Comuni ricompresi negli elenchi delle zona agricole svantaggiate, per il parametro “riso”;
- il divieto di falò e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4. E’ consentita deroga per i falò rituali, legati a consolidate tradizioni pluriennali (ad es. in occasione dell’Epifania) e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 che siano stati preventivamente autorizzati dal Comune nell’ambito dei festeggiamenti tradizionali, comunque in un numero massimo di due eventi complessivi (considerando sia i falò rituali sia i fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4) nel periodo di esecuzione dell’ordinanza. I falò rituali dovranno altresì rispettare le dimensioni massime pari a 2 metri di diametro di base e 2 metri di altezza, ed essere alimentati esclusivamente con legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi o simili) e ramaglie con basso contenuti di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità; nell’ambito di un evento, sono comunque consentiti non più di due falò rituali (ad es. in occasione dell’Epifania);
- il divieto di barbecue all’aperto utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) nelle aree attrezzate comunali;
2) con livello di allerta 1 – arancio:
- nel periodo di accensione degli impianti termici la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle: E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; E.6 - attività sportive; E.7- attività scolastiche e assimilabili; i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 nei generatori di calore di potenza termica nominale fino a 35 kW; per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenenti a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;
- divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo e forestale fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, e per motivazioni agronomiche definite dal disciplinare di produzione IGP del “Riso del Delta del Po” nei Comuni ricompresi negli elenchi delle zona agricole svantaggiate, per il parametro “riso”;
- il divieto di falò e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4;
- il divieto di barbecue all’aperto utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.). E’ consentita deroga per i barbecue/preparazione di caldarroste all’aperto non afferenti ad attività economiche. E’ altresì consentita deroga per i barbecue/preparazione di caldarroste all’aperto che siano alimentati da combustibile diverso dalla biomassa solida (es. sono consentiti i barbecue a gas);
- fino al 15/04/2026 il divieto di spandimento di liquami zootecnici; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
3) con livello di allerta 2 – rosso:
- nel periodo di accensione degli impianti termici la temperatura media in ambiente, misurata ai sensi del DPR 74/2013, non potrà superare i 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle E.1 - residenza e assimilabili; E.2 - uffici e assimilabili; E.5 - attività commerciali e assimilabili; E.6 - attività sportive; E.7- attività scolastiche e assimilabili; i 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,…), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;
- obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 nei generatori di calore di potenza termica nominale fino a 35 kW; per generatori di potenza termica al focolare superiore, potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenenti a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare l’evidenza della classe di qualità e il codice di identificazione rilasciato dall’organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore;
- divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo e forestale fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, e per motivazioni agronomiche definite dal disciplinare di produzione IGP del “Riso del Delta del Po” nei Comuni ricompresi negli elenchi delle zona agricole svantaggiate, per il parametro “riso”;
- il divieto di falò e fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4;
- il divieto di barbecue all’aperto utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.). E’ consentita deroga per i barbecue/preparazione di caldarroste all’aperto non afferenti ad attività economiche. E’ altresì consentita deroga per i barbecue/preparazione di caldarroste all’aperto che siano alimentati da combustibile diverso dalla biomassa solida (es. sono consentiti i barbecue a gas);
- fino al 15/04/2026 il divieto di spandimento di liquami zootecnici; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato;
ORDINA inoltre
a decorrere dal 1° ottobre 2025 fino al 30 settembre 2026, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale:
- obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l’esterno di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), di pubblici esercizi e degli edifici con accesso al pubblico, a meno che non siano installati dispositivi in grado di garantire un’efficacia pari a quella della chiusura delle porte;
INFORMA CHE
che avverso questo provvedimento è ammesso:
- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da e 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 da applicarsi con le modalità stabilite dalla L. 689/1981;
che il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia;
che, a seguito di comunicazione da parte di ARPAV, l'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;
che il cittadino per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
che, con la sottoscrizione dell’Accordo Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” a partire dal 01/01/2020;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non rispettare l’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;
AVVISA
- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio;
- che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità, anche a seguito di eventuali future indicazioni ministeriali correlate alla riduzione dei consumi di combustibile per l'attuale emergenza energetica;
- che per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:
- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.
Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;
- che l’amministrazione comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo;
- che il cittadino, per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
STABILISCE
che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale, avvisi a mezzo organi di stampa.