ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 21.04.2026
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OGGETTO:
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Divieto di utilizzo delle acque dello scolo “Vecchio Bellombra” in via San Giacomo presso il Comune di Papozze a seguito di accertato inquinamento.
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IL SINDACO
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), relativo alle competenze del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti;
Vista la comunicazione pervenuta al protocollo comunale n. 0000984 del 23.02.2026 dal Consorzio di Bonifica Adige Po, con la quale lo stesso richiedeva a ARPAV l’accertamento della qualità delle acque dello scolo “Vecchio Bellombra”;
Visto il riscontro da parte di ARPAV, prot. n. 0001569 del 09.03.2026 e prot. n. 0002025 del 08.04.2026, dal quale emerge la presenza di sostanze inquinanti oltre i limiti di legge;
Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale n. 0002052 del 10.04.2026, pervenuta da parte dell’ULSS 5 Polesana, con la quale la stessa chiedeva l’emissione di idoneo provvedimento atto a vietare l’utilizzo dell’acqua dello scolo “Vecchio Bellombra”;
Considerato che tale situazione può rappresentare un pericolo per la salute pubblica, per l’ambiente e per le attività agricole;
Considerato che l’art. 54, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente a tutela della salute pubblica e dell’ambiente;
ORDINA
per le motivazioni di cui in premessa, il divieto di prelievo dell’acqua dallo scolo Vecchio Bellombra nel Comune di Papozze in via San Giacomo, utilizzata ai fini irrigui su ortaggi a radice, nonché nel caso di prodotti agricoli destinati a essere consumati crudi, eccetto che non vengano applicate tecniche irrigue che non comportino contatto dell’acqua con la parte edile.
Il divieto si applica a tutto il tratto dello scolo ricadente nel territorio comunale, salvo ulteriori specificazioni tecniche da parte degli enti competenti.
DISPONE
- che il presente provvedimento abbia efficacia immediata e resti in vigore fino a nuova disposizione, a seguito del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dando atto che la pubblicazione avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
- L'invio della presente ordinanza a:
INFORMA
che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il provvedimento di cui sopra è ammesso ricorso in sede amministrativa o giurisdizionale amministrativa da parte di coloro che hanno un interesse personale diretto ed attuale. Nella proposizione dell’eventuale ricorso dovrà essere tenuta presente l’alternatività del ricorso giurisdizionale amministrativo con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Le autorità ed i termini per ricorrere sono i seguenti:
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - regolato dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 29/11/1971, n. 1199, è proponibile per motivi di sola legittimità sia a tutela di diritti soggettivi che di interessi entro 120 giorni dalla data di pubblicazioni;
- ricorso giurisdizionale amministrativo - regolato dalla legge 06/12/1971, n. 1034, è proponibile, in via generale, a tutela di interessi legittimi ovvero, in caso di giurisdizione esclusiva, anche di diritti. Il ricorso deve essere notificato ai soggetti indicati dall’art. 21 della legge 1034/1971 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato alla cancelleria del Tribunale Amministrativo di Venezia entro 30 giorni dall’ultima notifica.
Letto, confermato e sottoscritto.