Per i locali comunali
RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali ed agli arredi degli stessi nei periodi di durata della concessione.
2. Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente Regolamento, le normative relative alla sicurezza.
3. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione dell'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, un danno.
4. Il concessionario ha inoltre i seguenti specifici obblighi:
- ritirare presso l'ufficio competente le chiavi dei locali in tempo utile per l'uso ed in orario d'ufficio;
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri;
- divieto assoluto di duplicare le chiavi;
- riconsegnare le chiavi dopo la cessazione dell'uso con tempestività;
- divieto di consentire l'accesso ai locali a persone estranee al soggetto richiedente;
- obbligo di custodire i locali mentre è in corso l'uso;
- obbligo di spegnere il sistema di illuminazione ed il sistema di riscaldamento nonché di provvedere al ripristino del funzionamento dell'eventuale sistema di allarme, prima di chiudere i locali;
- obbligo di avvisare senza ritardo il Comune di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali;
- obbligo di riconsegnare i locali nelle condizioni, anche igieniche, in cui il soggetto li aveva ricevuti al momento della consegna;
- di aver stipulato apposita polizza di responsabilità civile versi terzi per l’attività svolta durante l’uso dei locali in concessione o essere in possesso di analoga polizza, stipulata per l’associazione che copra l’attività della stessa anche nei locali di terzi.
Per gli impianti sportivi
Modalita’ di utilizzo
1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, pena la revoca della concessione all’uso.
2. L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli che ritengano di effettuare.
3. E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
4. Gli utenti potranno accedere alle strutture solo se regolarmente autorizzati e nelle ore concesse, individuando un responsabile il cui nome dovrà risultare dall’elenco di cui al precedente articolo 11. In mancanza di tale indicazione per ogni evento si farà riferimento al rappresentante dell’associazione o della società autorizzata all’utilizzo della struttura.
5. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
6. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’utente è tenuto a rifondere tali danni alla amministrazione Comunale.
7. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere di norma in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali. Tale disposizione non si applica alle Scuole e alla Casa di Riposo "F. Bottoni".
8. L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti né di danni o furti che dovessero verificarsi a biciclette, motomezzi ed automezzi lasciati negli spazi di parcheggio limitrofi all’impianto.
9. I soggetti utilizzatori dovranno tener presente la necessità di assicurare il regolare impiego delle attrezzature, la rimozione e la posa in opera di ostacoli ed altri attrezzi sportivi o comunque inerenti l’attività sportiva, a mezzo di proprio personale di fiducia. In mancanza di tale indicazione per ogni evento si farà riferimento al rappresentante dell’associazione o della società autorizzata all’utilizzo della struttura.
Articolo 14 – Divieti
1. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
a) sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
b) usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno degli impianti;
c) detenere le chiavi di accesso dell’impianto senza regolare autorizzazione;
d) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
e) utilizzare gli impianti fuori dagli orari autorizzati;
f) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
g) dislocare gli attrezzi di proprietà del Comune senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale o usare gli stessi attrezzi fuori dagli impianti cui sono destinati.
2. Nella palestra delle scuole e nel Palazzetto dello sport, nonché negli spazi coperti dell’impianto di via Rotta, è fatto divieto a tutti di fumare.